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27/11/2013 - Approvato il nuovo codice degli investimetni

Approvato il nuovo codice degli investimetni

Il 30 ottobre u.s. è entrato in vigore il nuovo Codice degli Investimenti - ACT 865. I principali elementi di novità del nuovo testo, riguardano l’obbligatorietà della registrazione degli investimenti stranieri presso il Ghana Investment Promotion Centre, agenzia alle dirette dipendenze della Presidenza della Repubblica . Tale registrazione è soggetta a rinnovo biennale (Art. 24). Alcuni ambiti di attività , ai sensi dell’Art. 27, sono riservati ai soli cittadini ghanesi e si tratta per lo più di piccoli commerci (commercio al dettaglio, conduzione taxi e noleggio auto con parco inferiore alle 25 unità, vendita di acqua in sacchetti, attività di parrucchiere e barbiere, etc.) . Fatte salve le attività previste dal citato articolo 27, i cittadini stranieri   possono assumere una quota di partecipazione in una impresa mista “joint-enterprise” il cui  capitale minimo è fissato in US$ 250.000 (in cash e/o beni in conto capitale). La partecipazione locale non può essere inferiore al 10%.  Per la costituzione di un’impresa a solo capitale straniero è richiesto un capitale  minimo di US$ 500.000 (in cash e/o beni in conto capitale). Per un  cittadino straniero che voglia avviare un’attività commerciale (import ed export di beni e servizi),  il capitale minimo richiesto è di US$ 1 milione (in cash e/o beni in conto capitale). In quest’ultimo caso l’impresa deve impiegare almeno 20 lavoratori ghanesi specializzati. Tali requisiti non si applicano (art. 29) per gli investimenti di portafoglio e per le attività commerciali di sola esportazione di beni o prodotti originati in Ghana.

Ai sensi dell’art. 32 viene garantito il trasferimento incondizionato in una delle valute convertibili per: dividenti e profitti derivanti dall’investimento effettuato nel paese; pagamento di prestiti esteri ottenuti; tasse ed oneri derivanti da accordi di trasferimento tecnologico; rimessa dei proventi, al netto di imposte ed obblighi, in caso di vendita o cessazione dell’impresa o interessi attribuibili all’investimento nell’impresa.

Con riferimento ai contratti di lavoro, ai sensi dell’Art. 34, i rapporti di lavoro sono regolati dagli accordi fra le parti, ma gli standard concordati non possono essere inferiori  a quelli obbligatoriamente previsti dalle leggi in vigore nel Paese. Un investitore può assumere: persone di qualsiasi nazionalità per posizioni manageriali; per posizioni non-manageriali dovrà essere data  preferenza alla manodopera locale con  simile esperienza e qualifica. Per quanto attiene alle quote per gli espatriati (art. 35) è previsto che le imprese con capitale compreso tra US$ 50.000 e 250.000 possano assumere 1 espatriato; le imprese con capitale compreso tra US$ 250.000 e 500.000 -  2 espatriati;  le imprese con capitale compreso tra US$ 500.000 e 750.000 - 3 espatriati; le imprese con capitale compreso tra US$ 750.000 e 1.000.000  - 4 espatriati.

Notizia segnalata da
Ambasciata d'Italia - GHANA