Aspetti Normativi (TURCHIA)
ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento e documenti di importazione: in base all’Accordo di Unione Doganale con i Paesi UE.
Classificazione doganale delle merci: nomenclatura combinata.
Restrizione alle importazioni: simili a quelle comunitarie in uso per armi e accessori, materiali radioattivi e relativi macchinari, strumenti delle telecomunicazioni, materiali per aviazione civile, materie esplosive, solventi e alcuni prodotti petroliferi, rifiuti, concimi, materiali utilizzati e revisionati (alcuni dei materiali in questa categoria possono essere importati direttamente senza alcuna autorizzazione, altri invece sono soggetti ad autorizzazione sulla base del valore del materiale. Per l’importazione di alcuni materiali si deve ottenere il permesso da istituzioni specifiche, indipendentemente dal valore), materiali non conformi agli standard definiti dal Ministero del Commercio, prodotti che danneggiano la salute, l’ambiente, gli animali, le persone e le piante, sostanze chimiche definite pericolose sulla base degli standard internazionali. È proibita l’importazione di hashish e oppio preparato, uova di baco da seta, qualunque tipo di terra, foglia, gambo, paglia e concime naturale utilizzato per scopi agricoli, varie macchine da gioco, prodotti che recano il marchio di un altro prodotto commerciale, etichette e materiali d’imballaggio falsi e vari materiali menzionati nella lista di notificazione 15. Viene richiesta una documentazione molto dettagliata per l’importazione dei prodotti di tessile da Cina, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, India, Cambogia, Pakistan, Sri Lanka, Bruma e Tailandia. L’importatore deve presentare la documentazione ottenuta dall’esportatore (quindi l’azienda straniera) e produttore locale sui costi di produzione, numero di impiegati e varie informazioni per ridurre l’importazione dei tali prodotti in Turchia. Le restrizioni alle importazioni possono cambiare frequentemente. Pertanto le aziende che vogliono esportare i propri prodotti in Turchia devono verificare preventivamente e frequentemente le restrizioni vigenti sul mercato turco e al fine di evitare di incappare in problematiche.
Importazioni temporanee: consentita l’importazione temporanea delle merci accompagnate da carnet ATA, con il relativo permesso doganale dopo l’arrivo della merce. È necessario presentare i seguenti documenti: fattura d’affitto, fattura prodotto, lettera di vettura e altri documenti, lettera di ragione d’uso, contatto fornitore e in caso di necessità i cataloghi e/o documenti tecnici che indicano le specifiche tecniche delle merci.
Restrizione alle esportazioni: l'esportazione di alcuni prodotti agricoli, forestali, animali e altri afferenti ai sistemi di difesa, di medicina e di rifiuti sono soggette a divieto salva preliminare autorizzazione. Pertanto le aziende italiane che desiderano importare alcuni di questi beni dalla Turchia devono preventivamente verificare le restrizioni vigenti in Turchia.
Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese
Normativa per gli investimenti stranieri: l’articolo 3/a della legge sugli investimenti prevede per gli investitori esteri, ritenuti alla stregua di quelli locali, la possibilità d’investimento diretto libero. I profitti netti, i pagamenti dei dividendi, la vendita, la liquidazione e gli indennizzi degli investimenti stranieri, i pagamenti del capitale del credito estero e i relativi interessi possono essere trasferiti liberamente all’estero tramite Banche e Istituti Finanziari privati. È possibile investire il 100% del capitale in tutti i settori, compreso quello bancario e assicurativo, con eccezione del settore radio e televisione (in questo caso è ammesso solo il 50% di partecipazione). Ci sono anche altri settori inclusi nell’eccezione come trasporto aereo, gestione dei porti, petrolio, etc. Le licenze per i progetti nei suddetti settori vengono rilasciate previa autorizzazione del Dipartimento per gli investimenti esteri e del sottosegretariato al tesoro e al commercio estero. Generalmente sono autorizzati quei progetti ritenuti utili allo sviluppo economico del Paese e che non siano in concorrenza con attività di imprese turche. La Turchia offre una serie di incentivi agli investitori quali: esenzioni IVA, esenzioni di tasse doganali, riduzioni delle aliquote, supporto al datore di lavoro per i contributi per la sicurezza sociale, supporto per il pagamento dei tassi d’interesse e allocazioni di terreni. I profitti delle società straniere possono essere trasferiti all’estero alla fine di ogni anno fiscale, dopo che il consiglio di amministrazione ha deliberato il pagamento dei dividendi. Agevolazioni particolari, come esenzioni fiscali e assegnazioni di terreni, sono offerte per chi investe nelle aree meno industrializzate. Nelle zone franche, alle esenzioni fiscali, si aggiungono esenzioni IVA su beni e servizi importati ed esportati.
Legislazione societaria: gli imprenditori stranieri possono costituire in Turchia sia filiali che società di capitale (Srl o SpA), a condizioni paritarie rispetto agli imprenditori locali. Per la costituzione di una Srl è sufficiente versare un capitale minimo di circa € 1.400 (50.000 lire Turche), mentre per una SpA il capitale minimo da versare è di circa € 6.850 (250.000 Lire Turche). I capitali possono essere conferiti sia in forma di denaro o in natura che di macchinari (o anche know-how, benché per SpA o Srl il know-how non venga considerato un capitale in natura – articolo 342 Codice Commerciale Turco) o tramite trasferimento di tecnologia. Nella costituzione di una SpA un quarto del capitale sottoscritto deve essere versato all’atto della costituzione; il resto, entro i successivi 24 mesi. La legge N.7099 ha sollevato da questo obbligo le Srl di nuova costituzione, ma tutta la somma del capitale sottoscritto deve essere versata ugualmente entro 24 mesi similmente a quanto avviene per le SpA. Le Srl non possono svolgere attività nei settori: bancario, assicurativo, finanziario, di leasing, factoring e uffici di cambio. Queste attività possono essere gestite solo da società per azioni e previo ottenimento di specifiche autorizzazioni.
Brevetti e proprietà intellettuale
La Turchia sta facendo grandi passi avanti per adeguarsi alla normativa UE (vedi emendamenti alla “Legge per le opere intellettuali e artistiche” e creazione dell’Ufficio turco dei brevetti e marchi). La difesa di tali diritti è subordinata alla registrazione, che deve avvenire entro 6 mesi da quella effettuata nel proprio paese. Una nuova normativa sulla proprietà industriale è entrata in vigore in Turchia, a partire dal 10 gennaio 2017. La legge n. 6769 è divisa in quattro libri per brevetti, marchi, disegni e indicazioni geografiche.
Sistema fiscale
Secondo la Full tax liability le persone fisiche residenti e le persone giuridiche con sede legale o commerciale in Turchia sono tenute al versamento della tassa sul reddito prodotto ovunque. La Limited tax liability prevede, invece, che qualora le persone fisiche e giuridiche non risiedano o non abbiano sede legale o commerciale in Turchia vengano tassate solo per il reddito prodotto nel paese.
Imposta sui redditi delle persone fisiche: 15, 20, 27, 35, 40%.
Tassazione sulle attività di impresa: 22%
Imposta sul valore aggiunto (VAT): 1%, 8% e 18%
Anno fiscale: dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Ultimo aggiornamento: 03/09/2024